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Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei veicoli pesanti

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QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI PESANTI

Con la circolare Prot. 77898/8.3 del 10 agosto 2007 il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione – è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti in tema di obbligo di possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.

La circolare ha precisato che le esenzioni dall’obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente indicate dall’art. 16 del D.Lgs 286/2005 alle lettere f) e g), ovvero accordate rispettivamente ai conducenti di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali, e ai conducenti di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente, non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista.

Nel caso, dunque, di inquadramento con tale qualifica del conducente alle dipendenze di un’impresa che eserciti trasporto in conto proprio, l’obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente scatterà come nel caso delle imprese che svolgono trasporto in conto terzi.
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione, ovvero senza frequentare il previsto corso di qualificazione iniziale con relativo esame di valutazione, la circolare ha precisato che ciò sarà possibile esclusivamente ai conducenti titolari di patente della categoria C o di CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007.

Potranno, comunque, richiedere il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente per documentazione i titolari di patente di categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile 2007, per duplicato di patente o CAP rilasciati antecedentemente a tale data.

Al fine di programmare l’afflusso degli utenti presso gli uffici della Motorizzazione Civile per richiedere il rilascio, per documentazione, della Carta di Qualificazione del Conducente, è stato fissato il seguente calendario che prevede che:

  • a partire dal 5 aprile 2007 possono recarsi a presentare domanda i conducenti con cognomi che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o F;
  • a partire dal 5 luglio 2007 i conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, o L;
  • a partire dal 5 ottobre 2007 i conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, o R;
  • a partire dal 5 gennaio 2008 i conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y o Z.


La circolare ha sottolineato come gli utenti non possano in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente, rispetto alle date indicate, potendo, però posticiparla, fermo restando che trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del Decreto Dirigenziale 7 febbraio 2007, e cioè dal 5 aprile 2010, non sarà più possibile ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente per documentazione.

Inoltre, ai fini del computo del quinquennio di validità delle carte rilasciate per documentazione, la scadenza di validità andrà calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e a partire dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose, ovvero da quando scatterà l’ obbligo di possesso della carta per i conducenti dei veicoli adibiti alle due diverse tipologie di trasporto.

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