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OBBLIGO ESPOSIZIONE TABELLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INGESTIONE DI ALCOLICI
E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 180 del 4/8/2007 il testo del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 che anticipa alcune disposizioni di un disegno di legge di modifica del codice della strada – è stato adottato al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia con misure preventive, che con l’inasprimento delle sanzioni previste per le infrazioni che comportano maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale.
Il provvedimento, tra l’altro, prevede (art. 5 D.L.) un nuovo regime sanzionatorio, articolato in funzione del livello di alcool rinvenuto nel conducente che giunge a colpire con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto fino a sei mesi ai quali si aggiunge la pena accessoria dello svolgimento di una attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno e della sospensione della patente da uno a due anni chi viene sorpreso con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
A fronte di tale incremento di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza il legislatore con l’art. 6 del D.L., ha ritenuto importante fornire ai clienti dei locali nei quali si effettuano spettacoli o altre forme di intrattenimento unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande un mezzo per comprendere se abbiano superato o meno il limite di livello di alcol consentito.
A tal fine il Ministero della Salute predisporrà delle tabelle contenenti:
la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Tali tabelle dovranno essere esposte all’entrata o all’uscita dei locali ove si svolgono con qualsiasi modalità e con qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Ad una prima interpretazione, salvo autorevole conferma da parte del competente ministero, si può affermare che sono soggetti a tale obbligo i locali da ballo e i locali dove si eseguono “concertini”, ovvero i locali soggetti alle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
La mancata esposizione delle tabelle è sanzionata con la chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni.
L’obbligo di esposizione delle tabelle, naturalmente, decorrerà solo dopo la pubblicazione del Decreto del Ministro della Salute sui contenuti delle stesse (dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. in oggetto).
Fino a tale data la mancata esposizione delle tabelle, pertanto, non può essere oggetto di sanzione.
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