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Linee guida sulla dichiarazione inizio attività DIA

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LINEE GUIDA SULLA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’

Con deliberazione della giunta regionale n. 1119 del 08.08.07 sono state pubblicate le Linee Guida di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento Europeo .
Le nuove norme disciplinano i requisiti igienico sanitari a cui le attività del settore agro-alimentare dovranno possedere e le modalità di attivazione, apertura e cessazione.
La nuova norma, infatti, abolisce la procedura delle autorizzazioni di carattere sanitario rilasciate in passato dalle Amministrazioni Comunali e a far data
dal 16 settembre 2007 ed ha attivato la procedura della D.I.A., fermo restando il possesso dell’autorizzazione amministrativa (ex licenza).

La D.I.A (dichiarazione inizio attività) semplifica le procedure in quanto consente l’apertura di una attività senza il possesso dell’ autorizzazione sanitaria.

Sono previste due tipi di D.I.A.

  • La DIA semplice, che consente l’apertura dell’attività il giorno stesso della comunicazione inoltrata sia al Sig. Sindaco che al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di appartenenza.


  • La DIA differita, invece, consente l’apertura dell’attività dopo 45 giorni dalla comunicazione, tempo occorrente ai Servizi dell’ASL di effettuare eventuali verifiche o richieste di integrazioni e chiarimenti. Le attività assoggettate alla DIA differita sono quelle che in passato avevano l’obbligo di munirsi dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 L. 283/62 (vedi elenco allegato alla deliberazione n. 1119/07). In sostanza quelle attività che hanno un laboratorio di produzione e preparazione (ristoranti, pasticcerie, panifici, bar con laboratorio, ecc).


La DIA viene inoltrata utilizzando esclusivamente la modulistica ad hoc elaborata. Alla domanda dovranno essere allegate una serie di documentazioni fra cui l’agibilità dei locali, la destinazione d’uso, una relazione tecnica e le planimetrie oltre che ad
autocertificazioni rilasciate ai sensi di legge la cui difformità potrà costituire denuncia alla magistratura per falso in atto pubblico.

L’ambito di applicazione della nuova procedura riguarda anche le attività della produzione primaria e trasporto.

A seguito della comunicazione e se i Servizi delle ASL non interverranno le attività riceveranno automaticamente un numero di
registrazione che sostituisce il vecchio atto autorizzativi.
Le attività già in possesso di autorizzazioni o nulla osta non hanno l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione e possono ritenersi già registrate.
La stessa modulistica serve per la comunicazione degli aggiornamenti e per la cessazione dell’attività.
La deliberazione regionale, inoltre, prevede anche la possibilità di proporre deroghe al ciclo produttivo per alimenti con caratteristiche tradizionali e deroghe per le strutture (es.:centri storici).
La stessa deliberazione promuove l’utilizzazione dei manuali di corretta prassi operativa previsti dalle sopra citate norme comunitarie. L’adozione di tali manuali comunque non è obbligatoria.

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