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AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE VENUSIO
NON CI SONO GLI STANDARD PER AUTORIZZARLO ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA A RILASCIARE AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APERTURA DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE IN FREGIO ALLA S.S.99 COMPARTO C8 LOTTO L4
Premesso che in data 02 maggio la Conferenza di Servizi ha dato parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui in oggetto.
Premesso che il risultato di detta Conferenza è stato determinato dall'istruttoria tecnica che l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica - ha presentato e allegato ai lavori della Conferenza. Premesso, ancora, che il parere (vincolante) del rappresentante della Regione si è basato sulla presunta "insindacabilità"del parere espresso dall'Ufficio Tecnico.
Si considera, invece, che tale parere è viziato per i motivi di seguito specificati. Premettiamo che l'istruttoria tecnica dell'Ufficio Urbanistico Comunale aveva il compito di esprimersi in merito alla rispondenza del progetto presentato dalla Cogem rispetto ai requisiti di conformità urbanistica al Piano di Lottizzazione convenzionato, a suo tempo approvato, del Comparto C8 e ai requisiti di conformità previsti dalla Legge Regionale sul commercio, in particolare, rispetto agli standard di parcheggi necessari per l'apertura di una grande struttura di vendita non alimentare.
A) Requisiti Urbanistici. Le irregolarità che a questo riguardo il progetto evidenzia concernono, soprattutto, il calcolo del verde privato e della superficie fondiaria. Verde privato.
All'interno di questo standard, pari ad una superficie di mq 4.524 ( 0.30% di superficie fondiaria prevista in base alle norme tecniche di attuazione della VEP ) è conteggiato un valore di 961 mq indicato nel progetto come Vpr2 (allegato 1) che si sovrappone totalmente a una viabilità pubblica rappresentata dalla Strada Complanare prevista dal progetto di raddoppio della S.S. 99 che entra nel lotto L4 e che si collega alla viabilità del Piano di Lottizzazione.
Si fa notare, a riguardo, che l'introduzione nella planimetria generale del progetto di questa strada complanare è riportato in maniera non conforme a quanto previsto nel progetto esecutivo dell'ANAS del corrispondente tratto, il che evidenzia un'ulteriore difformità urbanistica ( come si evince dalla visione della tavola 4.1.b del progetto dell'ANAS).
Discende, altresì, da queste considerazioni, che una viabilità pubblica che entra nel Lotto L4 modifica lo schema del Lotto diminuendone di fatto la superficie fondiaria per un valore corrispondente e pari a 961 mq.
E' appena il caso di ricordare che per superficie fondiaria s'intende l'insieme degli spazi di carattere privato, che rimangono di proprietà privata, mentre una viabilità pubblica presuppone la cessione delle aree corrispondenti al demanio pubblico o per convenzione o per esproprio. Basta questo assunto per asserire, in via del tutto preliminare, che tutto il progetto edilizio presenta dati metrici e volumetrici erroneamente calcolati.
Ma vi è di più:
nell'istruttoria tecnica si afferma che la quantità di parcheggi pubblici ancora da realizzare sono solamente 353 mq, mentre basta analizzare la planimetria generale del Piano di Lottizzazione approvato (che si allega) da cui si evince che le quantità Ppu1, Ppu2, Ppu3 sono già state realizzate ma rimane da realizzare la quantità relativa al Ppu4 che, nell'allegata planimetria, è indicata pari a 1.215 mq, valore ben diverso da 353mq.
C'è da aggiungere che mentre i parcheggi pubblici sono tutti previsti nella zona di rispetto del torrente Gravina, e quindi in area pubblica, e sono tesi a soddisfare lo standard di parcheggi pubblici dell'intero Comparto C8; i parcheggi privati, che sono presenti nei rispettivi Lotti fondiari, rappresentano solo esclusivamente il soddisfacimento delle esigenze connesse ai singoli Lotti e, pertanto, non possono essere tra di loro compensati, come, invece, appare nell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Urbanistico comunale, laddove si dice che la quantità dei parcheggi privati ancora da realizzare nel Lotto L4 è pari alla differenza tra l'intera quantità dei parcheggi privati previsti nel Piano di Lottizzazione e quelli già realizzati nei Lotti L1, L2, L3 presuntivamente ammontabili a 2.306 mq; a meno che non si voglia prendere atto che trattasi di ampliamento di un unico centro commerciale insistente nel comparto C8, fatto che inficierebbe del tutto la procedura seguita.
B) Requisiti tecnici riferiti alla Legge Regionale n. 19/1999 sul commercio. In via preliminare, siamo qui ad affermare che la Legge Regionale prevede una quantità di parcheggi pertinenziali privati pari al 10% del volume complessivo del fabbricato ed una superficie aggiuntiva di 2,2 mq per ogni mq di superficie di vendita (nel nostro caso pari a 2.684 mq).
Siamo qui subito a rilevare l'erroneità nel calcolo della quota imputabile alla Legge Tognoli, L. n. 122/1989, (10% in metri quadri della volumetria) laddove l'Ufficio Tecnico Urbanistico questo calcolo lo rapporta ad un valore parziale del volume derivato da un'altezza riferita al plafone e non all'intero fabbricato. Un fatto del genere costituirebbe un precedente molto grave per l'intera città in quanto, finora, questo calcolo è sempre stato effettuato rispetto alle volumetrie complessive dei fabbricati e non certo a valori parziali, come, tra l'altro, recita il testo della Legge che si allega.
Pertanto se ne deduce che la quantità dei parcheggi pertinenziali privati che non può che essere prevista all'interno del Lotto fondiario, per la stessa natura dei parcheggi pertinenziali che sono per l'appunto privati, è pari al valore complessivo di 8.905 mq, composto da 2,2 x 2.684 mq (superficie di vendita) pari a 5.905 mq ed il valore corrispondente al 10% dell'intera volumetria del fabbricato in mq che non è inferiore a 3.000 mq, ben superiore, dunque, ai 5.588 mq previsti all'interno dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Urbanistico.
Ma vi è di più:
l'Ufficio Tecnico dimentica di sottrarre al valore di 5.588 mq i 1.590 mq che nel progetto risultano destinati a movimentazione merci e a spazi di servizio alla produzione che ai fini della Legge Regionale sul commercio non possono essere inclusi nei parcheggi privati pertinenziali. Pertanto, la superficie mancante dei parcheggi privati all'interno del Lotto fondiario è di ben 4.907 mq. Derivante da questo calcolo [8.905 - (5.588 - 1.590)] = 4.907.
Il progetto tenta di recuperare queste aree mancanti (per la verità in maniera anche insufficiente) prevedendole al di fuori dei confini fondiari del Lotto e, precisamente, in un'area pubblica compresa nella fascia di rispetto del torrente Gravina.
Qui siamo in presenza di una disinvolta ed unilaterale variante urbanistica (alterazione di fatto dei confini del Lotto fondiario) che l'istruttoria tecnica dell'Ufficio Urbanistica omette di rilevare.
E' appena il caso di rilevare che la competenza per suddetta variante è del Consiglio Comunale.
Tutto ciò è stato da noi dettagliatamente espresso, anche per iscritto (se ne allega copia), in sede di Conferenza di Servizi senza sortire alcun effetto nemmeno in termini di contraddittorio data la non permeabilità dei componenti con diritto di voto della Conferenza ad ogni eccezione sollevata dai membri consultivi.
Per questi motivi si diffida il Dirigente dell'Ufficio Commercio dal rilasciare l'autorizzazione amministrativa e si prega l'Autorità Giudiziaria di valutare se l'operato dei responsabili del procedimento abbia violato le Leggi vigenti.
Il Presidente Angelo Tortorelli
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