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Comunicazioni ai pensionati: aumento pensioni basse

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COMUNICAZIONI AI PENSIONATI: AUMENTO PENSIONI BASSE

Con la mensilità di ottobre verrà corrisposta ai titolari di pensione d’importo modesto l’intera somma aggiuntiva prevista, per l’anno 2007, dalla legge 127/2007.

Nel fornire le istruzioni applicative, l’INPS ha precisato che, a partire dal 2008, il beneficio verrà erogato in unica soluzione con la mensilità di luglio ovvero con l’ultima mensilità dell’anno.

Come si ricorderà, l’aumento delle “
pensioni basse” rientra tra le misure messe a punto dal Governo nell’ambito del recente Protocollo su previdenza, lavoro e competitività (v. in proposito com. n. 76 del 30/7/2007 Vice Direzione Generale Politiche Legislative).

Nell’evidenziare di seguito le modalità operative emanate dall’Istituto, ribadiamo la nostra ferma contrarietà a che le risorse della collettività (cosiddetto “tesoretto”) vengano utilizzate per erogare trattamenti di sostegno al reddito differenziati tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Campo di applicazione
Il beneficio è erogato ai titolari di pensione a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,
  • della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • delle gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti;
  • della gestione separata (parasubordinati)
  • del fondo di previdenza del clero;
  • delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria


Hanno diritto all’agevolazione anche i titolari di assegno di invalidità (legge 222/1984) ed i titolari di pensione in totalizzazione, purché almeno una quota di pensione sia posta a carico di una delle predette gestioni.

Condizioni per accedere al beneficio
La somma aggiuntiva è concessa ai pensionati di età pari o superiore a 64 anni che abbiano un reddito complessivo personale non superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo e cioè non superiore a 654 euro al mese nel 2007.
Qualora il reddito sia superiore al predetto limite mensile ma inferiore al medesimo livello reddituale maggiorato della somma aggiuntiva, il beneficio viene concesso soltanto fino a concorrenza del limite mensile maggiorato (693 auro al mese). Nell’allegato 1 sono indicati i limiti di reddito 2007 che danno luogo alla somma aggiuntiva in misura totale o parziale a seconda delle condizioni reddituali.
Nel computo del reddito vengono presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte. Restano, invece, esclusi gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

vedi tabella sottostante


Qualora l’interessato sia titolare di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva dei trattamenti diretti.
Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensione ai superstiti l’anzianità contributiva è commisurata all’aliquota di reversibilità riconosciuta nel caso specifico.
Per le pensioni liquidate in regime internazionale viene considerata utile solo la contribuzione italiana.
Nell’ipotesi di pensioni in totalizzazione viene valutata solo l’anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Sono esclusi eventuali periodi contributivi relativi a casse professionali.
Qualora la pensione non spetti per l’intero anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di erogazione della pensione. Analoga riduzione si verifica nel caso in cui il requisito anagrafico dei 64 anni venga compiuto nel corso dell’anno.
La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali, ad esclusione per l’incremento delle maggiorazioni sociali a partire dal 2008.

Corresponsione del beneficio
Come già detto, la somma aggiuntiva verrà corrisposta dall’INPS in unica soluzione.
L’aumento relativo al 2007 sarà corrisposto con la mensilità di ottobre.
A partire dal 2008 l’aumento sarà erogato con la mensilità di luglio ovvero con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

Ai pensionati destinatari dell’aumento, l’INPS invierà un’apposita comunicazione (v.allegato 2).
I pensionati, ai quali non viene corrisposta la somma aggiuntiva a causa dell’assenza di dichiarazioni reddituali aggiornate, verranno invitati a fornire tali dati attraverso la compilazione di apposita dichiarazione.

Lavoratori dipedenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva
(euro)
Anno 2007
Somma aggiuntiva
(euro)
Anno 2008
Anni di contribuzione Anni di contribuzione
Fino a 15 Fino a 18 262 336
Oltre 15 e fino a 25 Oltre 18 e fino a 28 327 420
Oltre 25 Oltre 28 392 504

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